STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)-------------------------------------------
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, e del d.lgs 3 luglio 2017, n 112 con sede nel Comune di Pesaro la Società cooperativa denominata “NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”
La Cooperativa potrà istituire, sopprimere, modificare, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----------------------------------------------------------------------------------------
Art. 2 (Durata)
La durata della società è fissato all’approvazione del bilancio dell’esercizio del 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.------------------
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)--------------------------------------------------------
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei Cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività ai sensi dell’articolo 1, lettera b, e/o lettera a della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.112.-----------------------------------------------------------------------------
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.-------------------------------------------------------
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.-----------------
Secondo quanto indicato nel 6° Principio dell’Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interesse dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala nazionale e internazionale.--------------------------------------------- Art.4 (Oggetto sociale)------------------------------------------------------------
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:------------------------------------------------------------------
Attività nel settore agricolo -----------------------------------------------------------------
a) utilizzo congiunto delle conoscenze tecniche, agricole e del lavoro manuale dei soci;----------------------------------------------------------------------------------------------
b) conduzione di terreni e relative strutture, in affitto e/o in proprietà e/o a qualsiasi titolo in possesso;-------------------------------------------------------------------------------
c) coltivazione intensive ed estensive di terreni con speciale indirizzo alle colture sotto tenda; ------------------------------------------------------------------------------------
d) allevamento e macellazione di animali in genere;---------------------------------------
e) ricerche e sperimentazioni tecnico agricole;---------------------------------------------
f) l'affittanza e/o la concessione in comodato di terreni per assicurare una migliore conduzione e sviluppo aziendale, nonché l'acquisto di immobili e di strutture semovibili al medesimo fine, entrambi anche di proprietà dei soci;----------------------
g) l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e l'utilizzazione di macchine, attrezzi e strumenti agricoli, la costruzione di impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli di proprietà e/o dei soci e la vendita dei suddetti;
h) la raccolta, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e il collocamento dei prodotti ottenuti dalle colture e dagli allevamenti a terzi, al dettaglio e sul luogo di produzione;----------------------------------------------------------
i) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;---------------------------------------------------------------
l) progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi, ecc. sia pubblici che privati;-----------------------------------------------------------------------------
m) lavorazioni agricole in conto terzi con mezzi propri e di terzi;------------------------
n) promuovere e organizzare attività turistiche, agrituristiche e ricreative assumendo anche direttamente la gestione dei servizi all’uopo necessari e/o opportuni;-----------
m) impresa di pulizie in genere, compresa la raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, lavaggio di cassonetti, di derattizzazione e disinfestazione;--------------------------------
n) progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;---------------------------------------------------------------------------------------
o) attività di facchinaggio e servizi di logistica integrata compreso picking (attività di prelievo a magazzino) e merchandising;-----------------------------------------------------
Attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti sotto specificati:
1) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica all’interno degli edifici;-------------------------------------------------------------------------
2) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;---------------------------------------------------------------------
3) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;
4) impianti idrosanitari, nonché di trasporto, trattamento, uso accumulo e consumo di acqua all’interno degli edifici;
5) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici;
6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili , impianti di protezione antincendio;
Attività nel campo informatico, quali:
a) produzione e vendita di software multimediale e non, off-line e on-line, in proprio e per conto terzi;
b) l’attuazione di servizi internet, intranet, extranet, telematici e multimediali in proprio e per conto terzi, nonché dati per la fornitura di informazioni e la gestione di telesegnalazioni;
c) la realizzazione di lavori in ambiente CAD (mappe, planimetrie, etc.), in ambiente GIS (georeferenzazione, cartografie tecniche, mappe catastali, tematismi di PRG);
d) lo sviluppo per la gestione dei servizi di innovazione tecnologica nel settore dell’ITC per la Pubblica Amministrazione;
e) la ricerca ed attività commerciale nel campo dei sistemi di elaborazione dati, della progettazione e della gestione aziendale dei sistemi organizzativi, informativi e di pianificazione e controllo per aziende sia pubbliche che private;
f) lo svolgimento di sistemi di e-business, portali verticali e orizzontali, soluzioni per le comunità, studi di web-usability, di fattibilità, strumenti per le intranet, consulenza sul networking attraverso strumento open-source e non;
g) la predisposizione di servizi di ricerca scientifica, di formazione professionale e di consulenza informatica e telematica.
Attività di realizzazione e gestione di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali tramite:
a) l’installazione e/o l’esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l’espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazione in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall’evoluzione delle tecnologie e
per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;
b) l’ottenimento delle licenze, concessioni, permessi o altre autorizzazioni necessarie od utili per realizzare, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni per servizi globali, sulla quale possano essere trasmessi messaggi in voce, dati, video ed altri servizi a valore aggiunto onde offrire i suddetti servizi in rete;
c) il commercio di impianti, apparecchiature e materiali connessi, la realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, adeguamento e la commercializzazione in Italia ed all’estero di impianti telefonici ed informatici, acquisizione, l’utilizzo e la cessione di brevetti, marchi e licenze di concessione industriali di qualsiasi specie purché inerenti l’oggetto sociale.
d) assunzione di rappresentanze, commissionarie ed agenzie con o senza deposito.
Sempre senza alcun fine speculativo, e per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività:
1) lavorazioni connesse ai lavorati, semilavorati e manufatti in genere, produzione e commercializzazione degli stessi sia in proprio che per conto terzi, nonché di manufatti derivati dall'attività lavorativa sia dei partecipanti alla attività sociale che non;
2) assumere, organizzare e gestire servizi di parcheggio autoveicoli;
3) servizio di trasporto merci di qualunque natura attraverso camion, autoveicoli, pulmini, autoarticolati, ecc.;
4) servizi di lavanderia e tintoria;
5) servizi di disinfestazione;
6) servizi di movimentazione merci;
7) gestione dell’archiviazione documentale di ogni genere e/o tipologia e del magazzino economale, presso enti, banche, etc., nello specifico i servizi di impianto e presa in carico dei documenti, di catalogazione ed informatizzazione, di conservazione e custodia, di ricerca e risposta, di scarto e macero, i servizi di scarico degli archivi locali e relativi servizi accessori, i servizi di formazione e addestramento, di deposito e custodia del materiale del magazzino economale, di gestione delle giacenze e della movimentazione del materiale del magazzino economale con generazione di report relativi alla giacenza in tempo reale, confezionamento ed etichettatura dei colli, smaltimento e macero del materiale di magazzino economale;
8) erogazione di servizi e fornitura di beni a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici quali ad esempio Comuni, UU.SS.LL., ASL, ASUR, Province e Regioni, Stato. La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
9) gestione di iniziative e servizi di accoglienza e di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
10) promozione, organizzazione e gestione di interventi di sensibilizzazione sul tema della marginalità e dell’inserimento lavorativo in particolare, nei confronti della città, dei quartieri, della scuola in collaborazione con le strutture del territorio (Distretti Scolastici, Comuni, Province, Consultori, C.T.S.T., C.I.M., etc.);
11) interventi per l'inserimento lavorativo:
- promozione, realizzazione, gestione di centri di orientamento lavorativo, laboratori protetti, stage e tirocini formativi, borse lavoro e quant’altro connesso a modalità propedeutiche all’inserimento lavorativo;
- fornitura di sostegno socio-psico-pedagogico finalizzato alla capacità di sostenere le condizioni richieste dall’ambiente lavorativo;
- costituzione di botteghe artigiane per la produzione e la vendita di articoli di maglieria, pelle, vetro, vimini, legno, biancheria ricamata, bigiotteria, etc.;
- costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manutenzione per opere murarie, idrauliche, da elettricista, per imbianchinaggio.
- costituzione di gruppi di bidelli scolastici e non, uscieri e simili;
- costituzione di gruppi di bracciantato presso aziende agricole;
- organizzazione e allestimento tecnico spettacoli culturali, cineforum, concerti, iniziative pubbliche, feste popolari, cicli di conferenze, sonorizzazioni, luci, costruzioni elettroniche e alta fedeltà;
- organizzazione e allestimento di stands fieristici, manifestazioni pubbliche, mostre, negozi, etc.;
- costituzione di laboratori di falegnameria, piccola manutenzione mobilio ed elettrodomestici, restauro, legatoria, etc.;
- costituzione di studi pubblicitari, di laboratori di serigrafia, litografia, tipografia, fotografia, etc.;
- attività di call center e centri di prenotazione, sia in conto proprio che per conto terzi;
12) interventi nel settore del turismo e sport:
- gestione di alberghi, ristoranti, casa-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari e termali, ostelli della gioventù e quante altre strutture ricettive possano essere utili a perseguire i fini sociali su indicati; gestire bar, mense o altre forme di ristorazione ivi compresi gli agriturismo;
- costituzione di gruppi di lavoro per manutenzione spiagge e servizi vari ai bagnanti;
- prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, receptionist, etc.);
- gestione di centri avviamento agli sports;
- Promozione tra i propri soci della pratica sportiva, della partecipazione nel rispetto delle norme di legge, a gare, tornei e campionati, istituzione di corsi di formazione e di addestramento, svolgimento di attività didattica per lo sport e ogni altra iniziativa utile alla diffusione dello sport;
13) interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici; gestione di botteghe culturali, ludoteche;
produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale didattico, audio-visivi, documentazione, in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;
14) adesione ad Enti, a Cooperative di secondo grado, Consorzi ed Associazioni, A.T.I. (associazioni temporanei di imprese), G.E.I.E. (gruppi europei di interesse economico) che si propongono attività affini, complementari ed integrative alle attività enunciate statutariamente;
15) promozione e gestione di corsi di formazione pubblici e privati intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E., degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli;
16) noleggio anche in forma gratuita, di attrezzature, macchinari ed automezzi di proprietà della Cooperativa medesima;
17) trasporto cose e/o persone per conto terzi;
18) gestione attività di servizi e manutenzione cimiteriale, compresa la gestione delle lampade votive;
19) servizio di lettura misuratori acqua, gas gpl, gas metano, energia elettrica per enti pubblici e privati in genere.
20) promozione, organizzazione, partecipazione e/o gestione di attività e iniziative, di qualunque genere e tipo e in qualunque forma effettuate, rivolte:
alla conoscenza, rilevazione, immagazzinamento dati e utilizzo, del mercato del lavoro in genere;
alla gestione di tutte le modalità possibili di incontro della domanda con l’offerta di lavoro; in particolar modo per quanto attiene alla domanda e alla offerta di lavoro ed occupazione delle cosiddette “fasce deboli” e dei soggetti svantaggiati in genere;
21) ogni iniziativa volta a realizzare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la promozione di incontri pubblici, convegni, iniziative di sensibilizzazione, la predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale di ogni genere e tipo, volti alla qualificazione, riqualificazione, riconversione, aggiornamento;
22) ogni iniziativa volta a perseguire l’inserimento e/o il reinserimento sociale lavorativo delle “fasce deboli” e dei soggetti svantaggiati quali: la predisposizione di progetti nonché gestione degli stessi;
23) informazione e stretta collaborazione con gli appositi uffici del Lavoro e massima occupazione, con le Agenzie per l’Impiego, le Organizzazioni Sindacali, le Organizzazioni degli Imprenditori, gli enti pubblici, le società miste pubblico-privato, e con ogni altro soggetto persona fisica o giuridica interagisca sul mercato del lavoro;
24) ogni attività prevista dal D.P.R. 602/1970 e successive modifiche e/o integrazioni e reiterazioni;
25) ogni attività prevista dal D.L. n.22 del 5/2/1997 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni e o integrazioni;
26) servizi vari di segreteria quali, a puro titolo esemplificativo,: battitura testi, fotocopiatura, caricamento ed aggiornamento archivi, spedizione lettere, inoltro documenti presso enti, banche, etc., elaborazione dati di qualunque genere e tipo relativi alla attività di impresa, pagamento di bollettini postali e non, richieste di informazioni utili alla gestione aziendale presso enti e/o istituti vari, etc.;
27) servizi di consulenza aziendale in genere rivolti: alla elaborazione, al controllo e analisi dei dati relativi alle diverse variabili aziendali, a puro titolo esemplificativo:
analisi di bilancio, riclassificazioni, analisi finanziaria, organizzazione del lavoro, controllo di gestione, etc.;
28) impresa di pulizie in genere, compresa la raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, lavaggio di cassonetti, di derattizzazione e disinfestazione;
29) progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
30) progettare, gestire e promuovere spazi a valenza culturale, spazi museali, centri di aggregazione, biblioteche, mediateche, informagiovani, centri culturali, siti di interesse storico-artistico, archeologico o ambientale, teatri e sale teatrali, sale cinematografiche, con annessi servizi di caffetteria, ristorazione, libreria, merchandising, etc.;
31) progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, ambientali e turistici così come organizzare, gestire, promuovere e vendere proposte di itinerari turistici, escursioni ed itinerari a tema, pacchetti di viaggio quali attività di tour operator e gestione di agenzie viaggi, gestire e organizzare attività informative;
32) progettare, organizzare, gestire e promuovere scavi e siti archeologici, il restauro di beni di qualsiasi genere o natura.
La cooperativa ha per oggetto anche l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:
1) Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:
A) la gestione complessiva di:
1. comunità familiari,
2. comunità educative;
3. comunità di pronta accoglienza;
4. comunità alloggio per adolescenti;
5. nidi di infanzia e spazi gioco;
6. centri per l'infanzia;
7. spazi per bambini e per famiglie;
8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
9. servizi itineranti. per l'infanzia e per l'adolescenza;
10. scuole materne;
11. centri gioco con affido
12. servizi "tempo per le famiglie";
13. centri estivi;
14. centri ricreativi
B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture
C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:
1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari
2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;
4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;
5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico - educativo;
D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.
2) Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:
A) la gestione complessiva di:
1. comunità alloggio;
2. comunità socio - educativa - riabilitativa;
3. residenze protette;
4. centri socio - educativi - riabilitativi diurni
B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:
1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari
2. servizi educativi ed assistenziali scolastici
3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
4. servizi presso soggiorni climatici;
5. servizi di trasporto;
D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.
3) Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:
A) la gestione complessiva di:
1. comunità alloggio;
2. case albergo;
3. case di riposo;
4. residenze protette;
5. centri diurni;
B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:
1. servizi di assistenza domiciliare e di base;
2. servizi di assistenza tutelare;
3. servizi di assistenza domiciliare integrata;
4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;
5. servizi di trasporto;
6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;
7. servizi di unità di strada e servizi per la prevenzione delle dipendenze patologiche;
D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.
4) Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico - sociali, attraverso:
A) la gestione complessiva di:
1. comunità alloggio per persone con disturbi mentali e problematiche di salute mentale;
2. comunità alloggio per soggetti con dipendenze patologiche ed ex tossicodipendenti;
3. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;
4. comunità familiari;
5. alloggi sociali per adulti in difficoltà;
6. centri di pronta accoglienza per adulti;
7. centri di accoglienza per ex detenuti;
8. case famiglia;
9. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale
B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;
1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.
La società ha inoltre per oggetto la gestione di:
1. centri di salute mentale;
2. presidi per il trattamento delle dipendenze patologiche;
3. strutture che erogano prestazioni in regi.me di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
4. presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;
5. strutture residenziali psichiatriche;
6. strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari;
7. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'autismo;
8. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'alzheimer;
9. strutture di riabilitazione e strutture educativo - assistenziali per le dipendenze patologiche;
10. residenze sanitarie medicalizzate;
11. residenze sanitarie terapeutiche;
12. residenze sanitarie riabilitative;
13. residenze sanitarie assistenziali;
14. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;
15. centri semiresidenziali;
16. centri residenziali cure palliative {hospice);
17. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio-sanitarie residenziali o semi residenziali per anziani, disabili, malati di aids, malati terminali, giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;
18. centri di aggregazione giovanile;
19. sportelli o centri informa giovani e/o donne;
20. servizi e strutture per stranieri e cittadini dei paesi terzi;
21. servizi di mediazione linguistica;
22. servizi ludico ricreativi;
23. ludobus;
24. servizio di portierato sociale;
25. servizio di cuoco - aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;
26. servizio infermieristico e fiosioterapico sia a domicilio che presso strutture;
27. servizio ausiliario - inservientistico;
28. servizio di scodellamento pasti;
29. servizio di refezione scolastica;
30. servizio di assistenza in scuolabus e durante i trasporti;
31. servizi di trasporto sociale;
32. servizi di telefonia sociale e di telemedicina;
33. servizi di telemonitoraggio;
34. servizi di servizio sociale professionale;
35. qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.
La società ha infine per oggetto:
1) l'esecuzione di progetti di ricerca scientifica; di formazione e di formazione professionale; di formazione nel l’ ambito sanitario e/o dell'educazione continua in medicina; di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari, educativi e della cooperazione; esecuzione di progetti, anche europei e servizi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, alla cultura, all'industria della cultura e della creatività e tutela delle donne;
2) l'erogazione, sul territorio regionale e/o provinciale, delle prestazioni di servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, ovvero, in relazione agli standard previsti dalle normative regionali vigenti, l'erogazione della fornitura di servizi per il lavoro sia di base che specialistici;
3)l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; di attività nell'ambito della cooperazione internazionale; di attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, di attività di promozione delle pari opportunità di genere e le attività di contrasto a tutte le forme di violenza e discriminazione;
4) la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;
5) la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge.
La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine alla propria, nonché compiere tutti gli altri atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni di leggi attuali e future previste per il settore di intervento, tra l’altro:
assumere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature e quant’altro necessario all’espletamento delle attività sociali;
accettare donazioni, assumere interessenze, partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in forma non cooperativa, ivi comprese le società miste pubblico-privato e anche quelle con la qualifica di impresa sociale; - dare adesione ad altri Enti, associazioni, organismi morali, culturali ed assistenziali aventi scopi analoghi o complementari, e potrà infine partecipare a quelle iniziative idonee a diffondere i principi della cooperazione.
La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata ai fini del conseguimento dello scopo sociale in conformità alle vigenti disposizioni di leggi in materia ed in particolare alle disposizioni definite dall’art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà assumere dipendenti non soci, associare in partecipazione persone fisiche e/o giuridiche per uno o più affari o rami d’attività, nonché associarsi temporaneamente con altre imprese.
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art.2545-septies del codice civile”.
La Cooperativa potrà svolgere le proprie attività anche nei confronti di non soci.
Laddove la cooperativa dovesse svolgere servizi e attività ai sensi dell’art. 1 lett. A) e B) della L. 381/91, queste dovranno essere svolte in forma correlata, ovvero coordinate per l’efficacia ed il raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra le medesime attività svolte ai sensi dell’art. 1 lett. A) e B) della L. 381/91.
L’organizzazione amministrativa sarà tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività svolte ai sensi dell’art. 1 lett. A) e B) della L. 381/91 esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
TITOLO III
SOCI
Art. 5 (Soci cooperatori)-----------------------------------------------------------
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.------------------------------------------------------------------------------------------------
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :----------------------------------------------------------------------------
a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;--------
b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;--------------
c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Al socio volontario può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.-------------------------------------------------------------------------------------------
Possono esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.----------------------
Possono essere ammessi anche soci finanziatori e sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.-------------------------------------------
Possono essere soci Associazioni ed Enti, comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.---------------------------------------------
Possono infine essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-------------------
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e tutti coloro che abbiano interessi o versino in situazioni contrastanti con gli interessi della Cooperativa o vengano ritenuti indegni per immoralità.------------------------------------
In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----------------------------------------------------------------------------
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all’articolo 13 del d.lgs. 112/2017.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
La cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio nell’ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l’utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.
Art. 6 (Categoria speciale di soci “in prova”)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.----------------------------------------------------------------------------------
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci .-----------------------------------------------------------
In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.----------------------------------------------------------------------------------------
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell’ulteriore rapporto instaurato .--------------------------------------------------------------
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----------------
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile .------------------------------------------------------------------------------
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.------------------------------------------------------------------
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:----------------------------------------
a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----------------------------------------
b) l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;------
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l’inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell’impresa;-------------------------
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione e/o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.--
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all’art. 5 del presente statuto. -----------------------------------------------------------------------------
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato a cura dell’Organo amministrativo nel libro dei soci----------
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.-----------------------------------------
Art. 7 (Domanda di ammissione)-------------------------------------------------
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----------------------
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;---------------
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della effettiva capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze professionali possedute, nonché del tipo e dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende istaurare con la cooperativa in conformità allo statuto sociale e al regolamento interno in vigore nonché le motivazioni della richiesta;----------------------
c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;---------------------------------------------------------------------------------------
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;----------------------
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 50 e seguenti del presente statuto.-----------------------------------
Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:----------------------------------------------------------------------------
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; ------
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda con l’indicazione della persona a rappresentare l’ente-------------------------------------
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda ---------------------------------
d) caratteristica ed entità degli associati---------------------------------------------------
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo Amministrativo sul libro dei soci. L’Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo Amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L’Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. --------------------------------------------------------------------
Art. 8 (Obblighi del socio-controlli del socio)------------------------------------
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:--------------------------------------------------------------------------------------------
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo Amministrativo:----
- del capitale sottoscritto;------------------------------------------------------------------------
- al versamento della eventuale tassa di ammissione che verrà annualmente stabilita dall’assemblea dei soci , e che non sarà restituita in nessun caso;--------------
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo Amministrativo. ----------------------
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. --------------------------------------------------------------------------
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all’attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall’assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.-------------------------------------------------------------
In momenti di particolari difficoltà, i soci possono validamente rinunciare a parte della loro mercede, nella forma di prestazione di attività lavorativa a titolo gratuito nell’interesse della Cooperativa, previa delibera dell’Assemblea Ordinaria dei soci.-----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.----------------------------------------------------------------------------------------
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di effettuare i controlli secondo quanto previsto all’art.2476c.c. Tale controllo però non dovrà costituire uno strumento improprio di pressione da parte del socio richiedente, ne limitare il normale svolgimento dell’attività e potrà avvenire con:-------------------------------------
- un preavviso di almeno 10 giorni, l’eventuale presenza di un solo consulente di fiducia e alla presenza di un amministratore o suo delegato;-------------------------------
- negli orari di accesso alla documentazione contabile stabiliti dall’organo amministrativo e senza la possibilità di estrarre copie dei documenti o fare fotocopie.--------------
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)---------------------------------------------
La qualità di socio si perde:----------------------------------------------------------------------
a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;------------------------------------------------------------------------------------------------
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.------------------------------------------------------------------------
Art. 10 (Recesso del socio)--------------------------------------------------------
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio: ------------------------------
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;--------------------------------------------
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
c) che per qualsiasi motivo cessi l’ulteriore rapporto di lavoro istaurato con la cooperativa.----------------------------------------------------------------------------------------
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L’Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso l’Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 50 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.--------------------------------------------------------------- Tuttavia l’Organo amministrativo potrà far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----------------------
Art. 11 (Esclusione)----------------------------------------------------------------
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: --------------------------------------------------
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;----------------------------
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----------------------------------------------------
c) che non osservi il presente statuto, il regolamento sociale, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ------------------------------
d) che, previa intimazione da parte dell’Organo Amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ---------------------------------
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.----------------------------------------
f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro indicate nel regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001. -----------------------------
g) che cessi il rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa;-------------------
h) che abusi del diritto di controllo individuale previsto all’art. 2473 bis del c.c.--------
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 50 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell’Organo Amministrativo.-----------------------------------
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)--------------------------------------
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 50 e seguenti del presente statuto. L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.------------------------------------------------------------------------------
Art. 13 (Liquidazione)--------------------------------------------------------------
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27 lett. d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. ----------------------------------------------------------
Salvo diversa e motivata decisione dell’Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso, ed esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto instaurato. ------------------------------------------------------------------------------
Art. 14 (Morte del socio)-----------------------------------------------------------
In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13. -------------------------------------------------------------------------------
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.------------------------------------
TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 16 (Soci finanziatori)---------------------------------------------------------------
Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 cod. civ.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
Articolo 17 (Conferimenti dei soci finanziatori)
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 25 del presente Statuto.
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione
Articolo 18 (Trasferimento azioni dei soci finanziatori)
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.
Qualora in consiglio esprima il mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli il medesimo consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, con pronuncia da eseguirsi sempre entro i 60 giorni.
Decorso predetto termine, il socio sarà libero di vendere all’iniziale proposto acquirente.
Salva contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.
La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1.
Articolo 19 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)
L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.
Ai soci ordinari persone fisiche non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
Ai soci finanziatori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la nomina di un terzo dei componenti dell’organo amministrativo e di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell’assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell’organo.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
Articolo 20 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’assemblea straordinaria.
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell’articolo 2514 c.c.
La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Articolo 21 (Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale)
Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 20.
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all’alinea del presente articolo. L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.
Articolo 22 (Assemblea speciale dei soci finanziatori)
I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.
L’assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.
Articolo 23 (altri strumenti finanziari)
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.
Art. 24 (Soci sovventori)----------------------------------------------------------
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59------------
Art. 25 (Conferimento e quote dei soci sovventori)----------------------------
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 250,00 ciascuna ------------------------------------------------------------------------------------------
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5.----------------------
A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.--
Art. 26 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)---------------------------
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo Amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. -----------------------
Art. 27 (Deliberazione di emissione)---------------------------------------------
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea con la quale devono essere stabiliti:------------------------
a) l'importo complessivo dell'emissione;------------------------------------------------------
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;--------------------------------
c) il termine minimo di durata del conferimento;--------------------------------------------
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;--------
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----------------------------------------------------
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione.----
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.--------------------
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.---------------------------------------------------------------------------------------
La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.------------------------------------
Art. 28 (Recesso dei soci sovventori)--------------------------------------------
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.----
Art. 29 (Prestito sociale)------------------------------------------------------
I finanziamenti dei soci alla cooperativa devono perseguire l’oggetto o scopo sociale e il limite massimo del prestito non può superare quello previsto per legge.
L’indebitamento verso i soci non deve eccedere i limiti di legge e deve essere garantito secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e deve essere adeguatamente pubblicizzato secondo le vigenti normative.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 30 (Elementi costitutivi)------------------------------------------------------
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:---------------------------------------------------
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-------------------------------------
1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori e volontari, ciascuna del valore di 25,00 euro; le azioni complessive detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00;
3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 250,00 destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25,00 destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; ----------------------------------------------------------------
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;------------------------------------------------------------
d) dalla eventuale riserva straordinaria; --------------------------------------------------
e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell’ articolo 22; --------------------------------------------------------------------------------
f) dal Fondo Apporti in conto Capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in Conto capitale da enti pubblici o privati.---------------------------------
g) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.---------------------------------------------------------------------------------------
Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.--------------------------------
Art. 31 (Versamento azioni)----------------------------------------------------------------
Le azioni potranno essere versate a rate precisamente:
a) almeno 20% all’atto della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di un anno.---------------------------------------
Art. 32 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)--------------------------------- Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell’Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all’Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. ------
La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell’art. 2346, comma 1 del Codice Civile
Art. 33 (Bilancio di esercizio)-----------------------------------------------------
L'esercizio sociale va dal 1/01 al 31/12 di ogni anno. ---------------------------------------
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa, segnalate dall’Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L’Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:--------------------------------------------
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;--------------------------
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;----
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-------------------------------------------------
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.----------------------------------------------------
e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperative nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
L’Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Art. 34 (Ristorni)-------------------------------------------------------------------
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio :
a. in forma liquida;
b. mediante emissione di nuove azioni di capitale;
c. mediante l’emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.---------------------------------------------------------------------------------
TITOLO VI
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Art. 35 (Organi)--------------------------------------------------------------------
Sono organi della Cooperativa:------------------------------------------------------------------
a) l’Assemblea dei soci----------------------------------------------------------------------------
b) Il Consiglio di Amministrazione---------------------------------------------------------------
c) Il Collegio dei Sindaci -----------------------------------------------------------
Art. 36 (Assemblea)----------------------------------------------------------------
La convocazione dell’Assemblea, a cura dell’Organo Amministrativo, può effettuarsi o mediante avviso consegnato a mano con rilascio di ricevuta, raccomandata a.r., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (fax, e-mail, o altro mezzo informatico) inviati 8 giorni prima, ovvero affissione all’albo presso la sede sociale o la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale o la pubblicazione sul sito internet della cooperativa, almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza.
In tutte le modalità l'ordine del giorno deve indicare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
L’Assemblea dei soci è convocata dall’organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, anche se in caso di assemblee tenute con l’ausilio di mezzi informatici e o elettronici i soci possono partecipare anche dall’estero.
L’assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) nell’avviso di convocazione dell’assemblea (esclusa quella totalitaria) deve essere indicato il luogo da dove saranno collegati in videoconferenza il Presidente dell’assemblea e il segretario;
b) il Presidente dell’assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo;
c) il Presidente dell’assemblea sia in grado di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;
e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l’andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;
f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il socio, in caso di collegamento in videoconferenza, si obbliga al rispetto delle seguenti clausole:
a) che durante il collegamento in videoconferenza non saranno presenti e non ascolteranno le argomentazioni svolte in assemblea, persone che non siano socie della cooperativa;
b) che la videoconferenza non sarà registrata ne videoregistrata;
c) che si impegna a non divulgare le argomentazioni dell’assemblea ne immagini di documenti che saranno condivisi durante la videoconferenza.
Art. 37 (Funzioni dell’Assemblea)------------------------------------------------
L’Assemblea:---------------------------------------------------------------------------------------
1- approva il bilancio e destina gli utili-----------------------------------------------------
2- approva il bilancio sociale in conformità con le linee guide stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs 112/2017-----
3- delibera in merito agli eventuali ristorni da attribuire ai soci------------------------
4- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ed ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;------------------------------------
5- procede alla nomina dell’Organo Amministrativo;-------------------------------------
6- procede alla nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;----------
7- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;-------------------------------------------------------------------------------------
8- approva i regolamenti interni;------------------------------------------------------------
9- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;---------------------------------------------------------
10- provvede alle modifiche dell’atto costitutivo;-------------------------------------------
11- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;--------------------
12- delibera l’eventuale erogazione di trattamenti economici integrativi ai sensi dell’art 3, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, eventuali piani di avviamento allo scopo di promuovere l’attività imprenditoriale della cooperativa, nonché, all’occorrenza , su piani di crisi aziendale o di parti di attività di questa, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle modalità previste dalla legge, il programma di mobilità.---------------------------------------------------------
13- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l’Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.--------------------------------------------------------
Il verbale dell’ assemblea che delibera in merito al precedente punto 9 deve essere redatto da un notaio.------------------------------------------------------------------------------
L’Assemblea ha luogo almeno una volta l’anno nei tempi indicati all’art. 36. L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. ------------------------------------------------------------------------
Art. 38 (Costituzione e quorum deliberativi)------------------------------------
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-------------------------------------------
Art. 39 (Votazioni)-----------------------------------------------------------------
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-------------------
Art. 40 (Voto)-----------------------------------------------------------------------
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da
almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come appresso specificato:
1) un voto se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto fino a 1.000 (mille) euro;
2) numero due voti se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto che risulti superiore a 2.000,00 euro;
3) numero tre voti se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto che risulti superiore a 3.000,00 euro;
4) numero quattro voti se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto che risulti superiore a 4.000,00 euro;
5) numero cinque voti se il totale delle quote possedute ed aventi diritto al voto rappresenta un capitale sociale sottoscritto superiore a 5.000,00 euro.
Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 19.
Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore. Ciascun socio cooperatore persona fisica non può rappresentare più di 3 soci. -------------------
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.---------
Art. 41 (Presidenza dell’Assemblea)---------------------------------------------
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.------------------------
Art. 42 (Assemblee separate)----------------------------------------------------------------
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.
Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
Tutti i delegati debbono essere soci.
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea generale
Art. 43 (Amministrazione)---------------------------------------------------------
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11 eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. --------
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche .
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data nella quale l’Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.-----------------------
Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, uno o più Vice presidenti.----------------------------------
Art. 44 (Compiti degli Amministratori)-------------------------------------------
Gli Amministratori, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto. L’Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Art. 45 (Convocazioni e deliberazioni)-------------------------------------------
L’Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.------------------
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi collegati in videoconferenza. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) nell’avviso di convocazione dell’adunanza sia indicato il luogo da dove saranno collegati in videoconferenza il Presidente della riunione e il segretario;
b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;
c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l’andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
I partecipanti al Consiglio di Amministrazione, in caso di collegamento in videoconferenza, si obbligano al rispetto delle seguenti clausole:
a) che durante il collegamento in videoconferenza non saranno presenti e non ascolteranno le argomentazioni svolte durante lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione, persone che non siano state convocate dal Presidente;
b) che la videoconferenza non sarà registrata ne videoregistrata;
c) che si impegnano a non divulgare le argomentazioni del Consiglio di Amministrazione ne immagini di documenti che saranno condivisi durante la videoconferenza.
Art. 46 (Integrazione del Consiglio)----------------------------------------------
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall’Assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell’Assemblea deve essere fatta d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.----------------------------------------------------
Art. 47 (Compensi agli Amministratori)------------------------------------------
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta all’Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche. ---
Art. 48 (Rappresentanza)---------------------------------------------------------
Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.-------------------------------------------------------------------------
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.-------------------------------------
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente o in caso di più Vice presidenti a quello più anziano. Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.---------------------
Art. 49 (Collegio sindacale)-------------------------------------------------------
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea. Devono essere nominati dall’Assemblea anche i due Sindaci supplenti. -----------------------
La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell’articolo 2542 c.c. ai soci finanziatori. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.-----
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia.-------------------------------------------------------------------------------------
Con riguardo alla disciplina contenuta nel d.lgs 112/2017, il collegio esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle disposizioni relative al trattamento economico e normativo dei lavoratori.--------------------------------------------------------------------------
TITOLO VII
CONTROVERSIE
Art. 50 (Clausola arbitrale)--------------------------------------------------------
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 51, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:------------------------------------
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;----------------------------------------------------------------------------------------------
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, ------------------
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.--------
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.----
Art. 51 (Arbitri e procedimento)--------------------------------------------------
Gli Arbitri sono in numero di:--------------------------------------------------------------------
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;------------------------------------------------------------------------------------------------
b) tre, per le altre controversie.----------------------------------------------------------------
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.----------------------------------------------------------------------------------------------
Gli Arbitri decidono secondo diritto, il lodo non è impugnabile ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.---------------------------
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.--------------------------------------------------------
Art. 52 (Esecuzione della decisione)---------------------------------------------
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.---------------------------------------------------------
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 53 (Scioglimento anticipato)-------------------------------------------------
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri .-----------------------------------------------------
Art. 54 (Devoluzione patrimonio finale)-----------------------------------------
In caso di scioglimento della Cooperativa, salva in caso d’insolvenza, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:----- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge, secondo i criteri di legge e di statuto;----------------------- - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.----------------------------------------------------------
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 55 (Regolamenti)-------------------------------------------------------------
Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.
Art. 56 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----------------------------------------------
Art. 57 (Rinvio)---------------------------------------------------------------------
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.-----------------------------------------------------------------------
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.-------